PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 116 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

      «Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituito dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e la Provincia autonoma del Verbano-Cusio-Ossola dispongono di condizioni di autonomia regionale o provinciale secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».

Art. 2.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma, le parole: «di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

          b) al sesto comma, dopo le parole: «alle Regioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alle Province autonome».

Art. 3.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Per consentire alle Province autonome di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie attribuite dallo statuto di autonomia, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con esclusione delle imposte destinate al finanziamento dell'Unione europea, è attribuita a ciascuna delle Province stesse».

 

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Art. 4.

      1. Lo statuto di autonomia della provincia autonoma del Verbano-Cusio-Ossola è adottato con legge costituzionale previa intesa con la regione Piemonte sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego della proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.
      2. Ai fini dell'adozione dello statuto di autonomia, il consiglio della provincia autonoma del Verbano-Cusio-Ossola approva un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi del disposto dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico della provincia e della capacità contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia. Il suddetto progetto di legge costituzionale può essere presentato anche sotto forma di iniziativa popolare a condizione che sia sottoscritto da almeno 10.000 iscritti alle liste elettorali per la Camera dei deputati, residenti nella provincia medesima.